Detrazione fiscale del 50%

Continua anche nel 2024 la Detrazione fiscale del 50%

 Da LineaTenda, per la l'acquisto di schermature solari, detrazione fiscale del 50%come da normativa vigente.

Tutte le nostre tende dispongono dei valori GTOT, essenziali per portare in detrazione le schermature solari.

 Per saperne di più scrivici alla mail lglineatenda@gmail.com oppure chiamaci ai numeri:  0110812705 / 3464125913

 Clicca sulla foto per entrare sul sito  ENEA e scaricare il vademecum per l'uso.

enea schermatura detrazione 2023

 

SCHERMATURE SOLARI E CHIUSURE OSCURANTI (art. 14 del D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)

Sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata.

Aliquota di detrazione: 50% delle spese totali sostenute 

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate nell’art. 5 del D.M. 6.08.2020 4 e comprendono:

- fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;

- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti

- fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;

- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.); 

- opere provvisionali e accessorie. 

Chi può accedere?

Tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;

- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA: “Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere5, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/). 

Nota Bene: I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazion